“Procuratie Vecchie” – osservazioni e contributi.

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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 104/2015 RELATIVA A VARIANTE URBANISTICA CONCERNENTE L’IMMOBILE “Procuratie Vecchie” – osservazioni e contributi.

Relativamente alla proposta di deliberazione in oggetto si espongono le seguenti osservazioni quali contributo per una radicale revisione di detta proposta.

 

1.

Come è noto, l’art. 6 della legge regionale 11/2004 prevede la possibilità che il comune stringa accordi, con soggetti privati, da assumere negli strumenti di pianificazione urbanistica per attuare “progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico”. Tali accordi sono soggetti “alle medesime forme di pubblicità e partecipazione” dello strumento urbanistico cui si riferiscono (variandone i contenuti). In particolare, in tale procedimento, “l’accordo è recepito con il provvedimento di adozione dello strumento di pianificazione ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato”.

Nel caso il progetto o l’iniziativa (di rilevante interesse pubblico) richieda dunque una variante ad un piano degli interventi (di cui all’art. 17 lr 11/2004) sono da seguire le procedure indicate all’art. 18 della lr 11/2004. Ivi, si dispone in particolare che “l’adozione del piano è preceduta da forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente interessati” (c. 2).

La proposta di deliberazione nelle competenze del consiglio comunale, di cui all’oggetto (n. 104/2015) rientra in tale tipologia di procedimento. Essa è infatti accompagnata da un “avviso” nel quale si informa che gli enti pubblici e le associazioni economiche e sociali interessate possono inviare contributi, all’ufficio comunale indicato, che potranno anche esser considerati in sede di effettiva adozione della proposta di deliberazione (con modifiche ed integrazioni). Tale atto non ha tuttavia propriamente la natura di “avviso” non essendo stato pubblicato né all’Albo Pretorio, né in alcun altro modo utile al pubblico (sulla stampa locale, su locandine). Inoltre la comunicazione fornita sul sito web dall’Amministrazione ha del tutto omesso di specificare le caratteristiche del necessario percorso che l’accordo in parola deve seguire per la sua approvazione. In particolare il comunicato stampa del 6 marzo 2015 (congiunto Comune-Assicurazioni Generali) ha del tutto omesso di specificare la natura dell’accordo rispetto al procedimento di legge per la variante urbanistica che esso sostanzialmente prevede e non ha in alcun modo dato informazione circa i necessari passi di consultazione, partecipazione e concertazione necessari per legittimamente perfezionare l’accordo che veniva anzi presentato come pienamente operativo. Neppure sono noti (e sono verosimilmente mancanti) comunicazioni specificatamente rivolte dall’Amministrazione a istituzioni, enti e soggetti prevedibilmente interessati agli usi/trasformazioni di un compendio di tale importanza al fine di ottenere pareri, proposte, osservazioni.

 

Sono ad oggi dunque del tutto mancanti i presupposti, formali e sostanziali, relativi alla fase preliminare all’adozione del provvedimento prescritti al comma 2 dell’art. 18 della lr 11/2004, con che viene meno la legittimità del procedimento del quale si chiede pertanto l’integrale riavvio.

 

La proposta di deliberazione nelle competenze del Consiglio comunale di cui trattasi è soggetta alle prescrizioni relative alla trasparenza di cui al d.lgs 33/2013 il quale dispone due obblighi distinti per tale procedimento:

  • il primo riguarda la pubblicazione degli “schemi di provvedimento da sottoporre ad approvazione”, da effettuare cioè prima della loro adozione/approvazione (ex art. 39, c. 1, lett. b);
  • il secondo riguarda la documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d’iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico (ex art. 39, c. 2).

Al momento non risulta rispettato il primo obbligo (almeno formalmente essendo avvenuta la pubblicazione in pagina web diversa da quella assegnata agli schemi di provvedimento di carattere urbanistico), mentre il secondo obbligo è rispettato solo in parte (limitatamente nella sostanza al citato “avviso”).  Manca infatti la pubblicazione della documentazione acquisita/elaborata che ha condotto alla redazione dell’accordo sottoscritto e dello schema di atto deliberativo.  Come indica la deliberazione dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione n. 50/2013 la pubblicazione di tale documentazione deve essere curata con “aggiornamento tempestivo”. Mancano infatti, a partire dall’istanza della proprietà interessata (che è citata in un comunicato stampa dell’Amministrazione in data 5 dicembre 2014), tutte le relazioni, analisi, elaborati e quant’altro abbia supportato sotto il profilo tecnico-amministrativo la stipula del’accordo pubblico-privato (Comune -Assicurazioni Generali spa) che sostanzia la deliberazione in oggetto.

 

Sono ad oggi dunque non rispettati gli obblighi di trasparenza di cui al citato decreto legislativo 33/2013, art. 39. Si chiede pertanto che l’Amministrazione provveda alla pubblicazione di ogni documentazione come per legge disposto e che nel frattempo sia sospeso il procedimento.

 

3.

Nel merito dell’area e dell’immobile interessato alla deliberazione in oggetto è opportuno rammentare quanto segue:

  • 1) l’area marciana e con essa la fabbrica delle Procuratie Vecchie, costruzione veneto bizantina del XII secolo, ristrutturata in epoca rinascimentale su disegno del Codussi e completata dal Sansovino, costituiscono un inestimabile patrimonio storico-monumentale dell’umanità;
  • 2) l’area marciana è individuata dal PAT (Piano di Assetto del Territorio, di recentissima approvazione) quale parte del “nucleo centrale del sistema museale, espositivo, cultural, della città cui assegnare una speciale tutela in ragione del particolare pregio e delle condizioni di fragilità del sito” (Norme Tecniche – Allegato A – ATO 1, per. 3.2, secondo allinea) ed alla tav. 4a – foglio 5 relativamente alle disposizioni di cui all’ art. 34 delle Norme Tecniche;
  • 3) su tutto l’edificio delle Procuratie Vecchie vige uno standard ad uso pubblico ai sensi della Variante al PRG per la Città antica approvata con DGRV 2547 del 2002, pubblicata sul Bur del 8/10/2002, che nel dettaglio prescrive per una superficie totale pari a 15.657,82 mq. le destinazioni dell’art. 22, comma 11, della medesima: uffici per l’erogazione diretta di servizi;
  • 4) con la deliberazione del commissario con i poteri del consiglio comunale n. 98 del 05.12.2014, la suddetta VPRG che prescrive lo standard sulle Procuratie è stata dichiarata compatibile con il PAT e pertanto vigente con valore di Piano degli Interventi (PI);
  • 5) gran parte dell’edificio, che in passato ha ospitato gli uffici giudiziari e ancor prima i Procuratori di San Marco, è di proprietà delle Assicurazioni Generali Italia s.p.a., società con la quale il Comune di Venezia ha in essere molteplici contenziosi:
  1. a) in relazione al mancato versamento del corrispettivo per indennità d’occupazione senza titolo da parte della stessa Amministrazione di una porzione dell’edificio di proprietà Generali Italia;
  2. b) relativamente al permesso di costruire rilasciato in data 3 aprile 2014 impugnato da Generali in quanto condizionato a che l’edificio fosse destinato esclusivamente ad attività direzionale di uso pubblico;
  3. c) al PAT, pure impugnato da Generali Italia.

 

Si tratta dunque di un compendio di grande valore e delicatezza e, insieme, di una situazione di contenzioso in essere certamente di rilievo ma, per quanto appare, di non particolare urgenza e gravità da richiedere accordi stragiudiziali. Trattasi cioè di una questione che non può certo annoverarsi tra quelle che la gestione commissariale del Comune di Venezia debba risolvere in questo frangente a breve distanza dalle elezioni amministrative che porranno in essere una nuova amministrazione comunale.

 

4.

L’accordo sottoscritto in data 12/02/2015 dal commissario Vittorio Zappalorto e il presidente di Generali Italia Philippe Roger Donnet (pubblicato in data 6/03/2015 nel sito del Comune di Venezia unitamente alla connessa proposta di deliberazione) – che prevede la rimozione dello standard PD 104/2015 di uso pubblico dalle Procuratie con la possibilità di realizzare foresterie e residenze temporanee – manifesta alcune criticità che comportano o possono comportare lesione dell’interesse pubblico. In particolare si segnala quanto segue:

  • 1) l’incipit, laddove il Comune di Venezia è rappresentato “nelle persone del Commissario straordinario legale rappresentante Dott. Vittorio Zappalorto e, per quanto di competenza, dei dirigenti di settore”, dirigenti di cui non si menziona né l’identità né la direzione di competenza, che neppure siglano l’accordo restando quindi indeterminati chi sia/siano il/i responsabile/i del procedimento/i e del provvedimento in oggetto e chi siano coloro che dovranno eventualmente attuare/modificare l’accordo (possibilità espressamente prevista) anche in fase successiva al commissariamento dell’Ente;
  • 2) la lettera a) della premessa, ove si attesta che Generali Italia S.p.a. è “proprietaria di gran parte dell’edificio […]precisamente della porzione identificata catastalmente e planimetricamente   nella documentazione allegata (Allegato 1)”, ciò tuttavia in totale assenza dei riferimenti catastali, necessari per qualsiasi individuazione univoca di beni immobili (sia nell’accordo che negli allegati) ed in carenza della dimostrazione della proprietà del bene (nemmeno con autocertificazione); nonchè dell’identificazione dell’intero assetto proprietario del compendio immobiliare (altri proprietari);
  • 3) la mancanza dell’indicazione di qualsiasi iniziativa dell’Amministrazione per raccogliere anche eventuali altre proposte (un avviso di manifestazione di interesse pubblico, ecc. ecc.) quale sarebbe buona prassi di marketing territoriale (come largamente in uso in piccoli e grandi comuni), vista l’importanza del contesto urbano;
  • 4) la lettera b) della premessa laddove si afferma che la disciplina urbanistica relativa alle Procuratie vecchie stabilita dall’attuale strumento urbanistico (PAT) “ha fatto sorgere incertezze e divergenze interpretative ed applicative in ordine alle destinazioni d’uso ammesse”, senza che tale affermazione sia supportata in alcun modo, mentre invece il combinato disposto della tav. 4a foglio 5, dell’art. 3.2 ATO 1 dell’allegato A e l’ art. 34 delle Norme Tecniche del PAT e la tav. B1 e l’art. 22.11 della VPRG (ora Piano degli Interventi ai sensi della deliberazione 98/2014) non fa sorgere né incertezze né divergenze interpretative in ordine alle destinazioni d’uso ammesse che risultano essere quelle dell’art. 22 comma 11 della VPRG vigente: uffici per l’erogazione diretta di servizi; come del resto è confermato alla seguente lettera c) ove si ricorda che nel permesso di costruire rilasciato dal Comune il 3 aprile 2014 è stata inserita in calce la destinazione “direzionale di uso pubblico”, senza quindi nessuna incertezza da parte dell’Amministrazione o perlomeno del Settore Edilizia che ha rilasciato il Permesso sulla destinazione d’uso ammessa; dunque non sono dimostrate incertezze e divergenze interpretative e applicative, mentre certamente può esservi piuttosto divergenza di aspettative in proposito, da parte dell’interesse pubblico e da parte della proprietà, senza la quale del resto non avrebbe ragion d’essere l’accordo di che trattasi;
  • 5) la lettera d) ove si cita un ricorso pendente sulla legittimità dei vincoli gravanti sul bene, derivanti da una Variante al PRG del 2002 non impugnata, percui l’eventuale rimozione dei vincoli spetterebbe al giudice o ad una variante al Piano degli Interventi con ridimensionamento complessivo e motivato degli standard relativi a tutta l’ATO 1 come perimetrata nel PAT (infatti la superficie delle Procuratie vecchie non può che essere ricompresa nella voce Servizi dell’intero ATO 1(Ambito Territoriale Omogeneo) della Città Antica e quindi un’eventuale sottrazione di superficie dovrebbe essere ricalibrata sulla dotazione a Servizi di tutto l’ATO);
  • 6) la lettera e) della premessa in cui si afferma essereinteresse comune delle parti porre fine a questa situazione di incertezza e rendere possibile l’immediata riqualificazione e rifunzionalizzazione del bene […] conciliando l’interesse della proprietà e l’interesse generale” senza esplicitare in premessa quale sia il vero interesse per la città di tale operazione (mentre quello del privato è, a ben vedere, lampante), cioè non è espresso quale sia, ai sensi dell’art. 6 della lr 11/2004 l’indispensabile “rilevante interesse pubblico” che solo può giustificare l’operazione di variante urbanistica !
  • 7) la lettera f) in cui si cita una proposta di accordo, presentata da Generali Italia, senza indicarne data di ricevimento e protocollo, e senza specificare come essa sia stata istruita dagli uffici competenti, se essa sia stata recepita tal quale ovvero se, come e per quali motivazioni sia stata modificata mediante confronto tra uffici e parte interessata;
  • 8) l’intero articolo 1 dell’accordo laddove le parti legittimano ex post gli usi privati, difformi da quanto previsto dalla VPRG vigente, su una “parte del bene”, solo in virtù del fatto che “da lungo tempo” questa parte sarebbe “destinata” (rectius: utilizzata) ad usi privati; i successivi artt. 2, 3, 4 dell’accordo che prevedono l’individuazione della “restante” parte del bene (di cui manca per analogia con quella “sanata” l’indicazione della metratura); tutto ciò senza che risultino attestate verifiche (ed eventuali irrogazioni di sanzioni per utilizzi non conformi alla destinazione urbanistica) da parte degli Uffici comunali; in particolare al punto 1.3 “il Comune di Venezia dà atto comunque ed in ogni caso che le attuali destinazioni d’uso private sono legittime” così sanando – gratuitamente – al privato gli usi perpetrati e le opere eseguite in difformità dalla strumentazione urbanistica senza valutarne entità e relative sanzioni; ci si chiede se almeno siano stati verbalizzate le difformità riscontrate e se anche gli altri proprietari delle Procuratie, che non sono stati coinvolti nell’accordo, siano “ignari beneficiari” di questa sanatoria;
  • 9) l’articolo 2.1 e seguenti laddove le individuazioni delle porzioni oggetto di accordo sono individuate solo graficamente nell’Allegato 1, senza alcuna indicazione delle metrature delle singole superfici;
  • 10) l’articolo 2.2 che prevede che “la Proprietà individuerà a proprio insindacabile giudizio entro la parte residua del bene”, quindi già ponendo un primo limite all’uso pubblico, “gli spazi a destinazioni d’uso private e gli altri spazi a destinazioni d’uso di interesse generale”, delegando così per intero al privato l’individuazione delle parti del bene da destinare ad interesse pubblico (per esempio il retro dell’edificio) abdicando anche per il futuro alla tutela dell’interesse pubblico;
  • 11) l’art. 2.3 che prevede che l’individuazione degli spazi pubblici da parte del privato, di cui al punto precedente, avvenga alla fine dei lavori, prima dell’emissione del certificato di agibilità, e possa essere variata in futuro con semplice “comunicazione”, non consentendo con ciò alcuna programmazione dell’uso di interesse generale e assoggettando per il futuro l’interesse collettivo all’arbitrio del privato;
  • 12) l’art. 2.4 laddove dispone che la proporzione tra gli spazi privati e quelli di interesse generale “dovrà essere e permanere” nel rapporto del 30% e 70% pubblico, poiché la stessa previsione è presto contraddetta dall’articolo 2.6 che consente “senza necessità di ricorrere ad un’ulteriore variante del piano degli interventi” di variare le suddette proporzioni “con incremento degli spazi a destinazioni d’uso private”;
  • 13) l’art. 2.5 che fa intuire i ”limiti obiettivi al frazionamento” senza esplicitare alcun riferimento ai limiti normativi di questo tipo di intervento ai sensi della norma attuale della scheda 22 – “Unità edilizia speciale preottocentesca a struttura modulare (tipo SM)” (così sono classificate le Procuratie dalla V.PRG vigente) che prevede ad esempio il mantenimento del numero dei vani paritetici e il mantenimento della continuità degli elementi orizzontali di collegamento e/o distribuzione;
  • 14) l’art. 3.2 che tra gli usi compatibili include le residenze temporanee e le foresterie purché le stesse non assumano “carattere prevalente rispetto all’insieme delle destinazioni d’uso private della parte residua del bene”senza precisare la soglia oltre la quale l’uso diviene prevalente, nonché le relative modalità di calcolo (anche ad esempio riguardo al computo degli spazi del distributivo); analoga criticità vale per il successivo art. 4.4 che ammette le foresterie nelle destinazioni d’uso di interesse generale;
  • 15) gli artt. 4.1 e 4.2 che prevedono che una parte degli “gli spazi del Bene a destinazioni d’uso di interesse generale” “sarà concessa in comodato gratuito al Comune di Venezia (…)“; al secondo capoverso dell’articolo 4.2 si lasci intendere che si tratti in parte degli spazi già occupati (si capirà poi che si tratta dei 640 mq utilizzati senza titolo e indennità di occupazione dallo stesso Comune di Venezia), senza che sia dato sapere (neppure dalla lettura dello schema di deliberazione) come, quando e perché sia stata posta in essere tale anomala occupazione e come ed in che misura essa abbia dato luogo, come appare, a debiti fuori bilancio;
  • 16) l’art. 4.3 laddove stabilisce criteri di individuazione dell’interesse generale approssimativi (come ”quali ad esempio istituzioni internazionali e nazionali di natura pubblica o privata”) e comunque non esaustivi (“a titolo esemplificativo e non esaustivo”) dimodoché in caso di disaccordo sul chi o cosa insediare, la decisione spetterebbe comunque alla proprietà, senza che sia prevista, ad esempio, la riserva di nulla osta da parte della Pubblica amministrazione per tipologie di utilizzo non previste nell’accordo
  • 17) l’art. 4.4 che conferma questo quadro incerto prevedendo che sia “ammessa l’utilizzazione di una parte, non prevalente, degli spazi con destinazione d’uso di interesse generale a foresterie” senza definire con esattezza quale e quanta superficie possa essere destinata a tale utilizzo;
  • 18) l’ultimo capoverso dello stesso art. 4.4 che con vaghezza inquietante stabilisce che “di tali foresterie sarà saltuariamente consentito, previa verifica degli spazi da parte della proprietà, l’uso gratuito al Comune di Venezia, con finalità di rappresentanza nei confronti di ospiti illustri indicati volta a volta dall’Amministrazione comunale”; la parola “saltuariamente” appare inadeguata ad un accordo di natura contrattualistica in quanto non quantifica la durata dell’uso pubblico gratuito; non viene chiarito che tipo di verifica preventiva degli spazi debba essere effettuata da parte della proprietà e a quale fine;
  • 19) l’art. 5.1 alla lettera a) laddove prevede che Generali Italia potrà avviare i lavori entro il 2015 sulla base del permesso di costruire indicato nelle premesse che è però quello impugnato dalla proprietà perché riporta la destinazione d’uso a standard come ora vigente; secondo l’accordo tale “clausola si considererà decaduta” con la sottoscrizione dell’accordo stesso; ma ciò appare di dubbia legittimità in quanto determinato da atto nelle competenze del Consiglio Comunale che non può essere invasivo delle competenze della dirigenza pro tempore (il rilascio cioè delle autorizzazioni edilizie); inoltre l’amministrazione non può in nessun modo al momento garantire tale (avvio dei lavori di Generali Italia entro il 2015) visto che l’accordo è condizionato all’approvazione del piano ai sensi del citato art. 6, comma 3 della L.R. 61/85 (la variante al P.I. potrebbe anche essere impugnata e concessa la sospensiva !) e con tale clausola l’Amministrazione Comunale si espone a possibili richieste di risarcimento del danno;
  • 20) l’art. 5.1 alla lettera c) laddove Generali Italia si impegna a rinunciare a tutti i ricorsi pendenti contro il Comune di Venezia, senza che tuttavia possa esser nota l’entità economica degli eventuali costi in caso di soccombenzadell’Amministrazione comunale da raffrontarsi al beneficio concesso ai privati con l’accordo;
  • 21) l’art. 5.1 alla lettera d) laddove Generali Italia rinuncia ai crediti pregressi (436.104,51 € di occupazione senza titolo dei 640 mq precedentemente citati), senza che tale previsione di importo sia supportata da una stima relativa al canone di locazione effettivamente dovuto;
  • 22) l’art. 5.1 alla lettera e) laddove si prevede che Generali Italia “ consente fin d’ora al Comune di Venezia, in via provvisoria, di continuare ad utilizzare, senza onere di indennizzo, quella parte degli spazi attualmente occupati al piano secondo che saranno oggetto di futuro comodato, correlativamente alla immediata restituzione della residua parte inutilizzata”; ci si chiede come questa residua parte inutilizzata possa essere univocamente identificata e quantificato il beneficio derivante;
  • 23) l’art. 5.1 alla lettera f) mette a disposizione del Comune la fruizione – del tutto aleatoria tuttavia – di un massimo di 15 pernottamenti all’anno “nelle foresterie che eventualmente venissero realizzate negli spazi aventi destinazioni d’uso di interesse generale” lasciando intendere che non c’è limite alle foresterie (è sufficiente che non sia un uso “prevalente” (art. 3.2) e che siano usate dal Comune “saltuariamente” (art. 4.4);
  • 24) l’art. 5.1 alla lettera g) laddove si prevede che Generali Italia corrisponda al Comune un “contributo straordinario” pari a 3 milioni di euro senza che sia stata preventivamente acquisita una perizia di stima del bene, calcolato il suo incremento di valore derivante dalla rimozione del vincolo con conseguente possibilità di variarne le destinazioni d’uso e senza ponderare quindi il corrispettivo beneficio pubblico dovuto;
  • 25) l’art. 5.1 alla lettera h) laddove si consente di variare la proporzione tra uso privato e pubblico demandandone di fatto l’autorizzazione al solo parere della Soprintendenza;
  • 26) lo stesso art. 5.1 lettera h) laddove prevede che se tutte le parti ad uso di interesse generale fossero trasformate ad uso privato sarebbe dovuto da Generali Italia un ulteriore contributo straordinario pari a 1 milione di euro, purché con utilizzo da parte di Generali; se invece si decidesse di trasformarle tutte ad uso privato senza limitarne l’uso alle Generali il contributo straordinario diverrebbe pari a 9 milioni; un contributo che varia da dunque 1 a 9 milioni senza nessuna motivazione e stima del beneficio reale derivante dalla variante urbanistica; infine non è chiaro su quale criterio di proporzionalità di appoggino tali importi se nell’accordo e nei relativi allegati non figurano computi delle superfici, prezzi a metro quadro, valutazione dei beni artistici contenuti negli ambienti, essendo il tutto descritto (negli Allegati all’Accordo) attraverso planimetrie con campiture di dubbia interpretazione (usi pubblici e privati sono indicati con stesso retino di cui varia solo la sfumatura di colore, dal rosso magenta al rosso vermiglio) e con definizioni ambigue (le superfici più pregevoli, oggetto di contrattazione, sono chiamate nelle planimetrie “spazi abitabili” mentre nel testo dell’accordo “parte residuale” generando mancata corrispondenza tra il testo dell’accordo e allegati cartografici;
  • 27) l’art. 5.1 alla lettera i) prevede che nel caso di totale assoggettamento degli spazi a “destinazioni private”, una proroga di 10 anni del comodato gratuito al comune dei 640 mq di cui all’art. 4.2; ma non si dice a quale uso saranno poi assoggettati questi spazi (pubblico o privato?) e, ancora una volta, non è dato di conoscere quali siano i criteri quantitativi che hanno portato ad individuare il valore “tondo” pari a 10 anni, rispetto al quale sarebbero ammesse “destinazioni d’uso private su tutte le superfici”; si considera forse la cifra pattuita, deriva dalla previsione, con facoltà divinatorie, dell’andamento immobiliare del mercato per tutti (quanti?) gli anni a venire?
  • 28) da ultimo, se si pensa all’incremento di valore di più di 000 mq. fronte Piazza San Marco, liberi di essere trasformati in foresteria di lusso per magnati del mondo, l’accordo così stipulato potrebbe dunque corrispondere adun beneficio privato senza eguali nella storia degli accordi pubblico/privato dell’urbanistica contrattata; un’operazione di tale portata si rivolge infatti ad un mercato mondiale con un’offerta sostanzialmente unica che comporta un plusvalore assai consistente; è dunque sconcertante l’assenza di una perizia di stima che abbia stabilito l’incremento di valore di mercato conseguente all’accordo e che di conseguenza non sia stata fatta alcuna valutazione della convenienza pubblica dell’operazione nei termini indicati dall’accordo.

 

Si chiede pertanto la revoca del provvedimento che appare foriero di stravolgimento urbanistico di un’area cittadina ad altissimo valore senza alcuna valutazione degli interessi economici e funzionali della città e pure, sotto molteplici aspetti, produttivo di danno all’erario per sottovalutazione dei possibili introiti derivanti alla pubblica amministrazione.

 

5.

Il provvedimento di cui si discute è tanto più paradossale in quanto nel medesimo lasso di tempo la stessa Amministrazione comunale ha predisposto una deliberazione di competenza del consiglio proprio per stabilire in via generale i criteri generali da applicare agli accordi pubblico/privati.   Essa è stata pubblicata sul sito web comunale in osservanza delle disposizioni di trasparenza di cui all’art. 39 del d.lgs 33/2013 (amministrazione trasparente / pianificazione e governo del territorio / schemi di provvedimento da sottoporre ad approvazione) il 13 marzo 2015 (proposta di delibera n. 81 del 23.02.2015 ad oggetto “Definizione dei criteri e determinazione del beneficio pubblico per accordi pubblico-privati ai sensi dell’art. 6 della L.R. 11/2014 e per interventi di interesse pubblico da realizzare attraverso il permesso da costruire in deroga ai sensi degli art. 14 e 16, comma 4 lettera D Ter del DPR 380/01”).

Il provvedimento riguardante le Procuratie Vecchie appare dunque sbrigativamente confezionato per essere adottato e poi approvato prima dell’entrata in vigore di una generale procedura per gestire analoghi casi e sostanzialmente in difformità dalle regole stringenti che ivi sono previste.

 

Si chiede pertanto la revoca del provvedimento che appare confezionato in totale incoerenza con altro provvedimento in elaborazione parallela, che andrebbe a regolare in via preventiva e generale le procedure di determinazione del beneficio pubblico da riservarsi con operazioni di variante urbanistica su iniziativa privata.

 

6.

Nel merito infine delle scelte urbanistiche non si può mancare di sottolineare come esse siano di interesse non solo locale e ma nazionale e mondiale perché capaci di incidere irreversibilmente sulle caratteristiche dell’Area Marciana e sull’immagine futura del centro storico, artistico, simbolico di questa città.   E’ dunque del tutto inopportuno che una scelta del genere sia assunta in regime commissariale a poca distanza dai comizi elettorali per l’elezione dei nuovi amministratori di Venezia.

 

L’accordo così formulato, gravido di criticità, opacità, omissioni, incongruenze appare dunque coonestare una operazione non esattamente cristallina e risulta comunque lesivo delle competenze e professionalità esistenti nell’amministrazione comunale e, nel complesso, dell’immagine della Città di Venezia.

 

Esso è inoltre lesivo dei principi di trasparenza e accessibilità per il mancato coinvolgimento della cittadinanza e di tutti gli attori pubblici e privati che sono stati tenuti all’oscuro della trattativa sviluppata nei “diversi incontri” intercorsi tra Generali Italia e rappresentanti del Comune, citati nelle premesse della delibera PD 104/2015 di adozione dell’accordo.

 

Tutto ciò premesso si esprime preoccupazione per le modalità con cui sino ad oggi è stata gestita una questione così cruciale per Venezia, per la debolezza manifesta dell’interesse pubblico nell’accordo sottoscritto tra Commissario e Generali Italia e per gli aspetti di superficialità ed approssimazione che emergono nell’accordo stesso, e pertanto si chiede l’immediato ritiro in autotutela del provvedimento che potrà essere riavviato, se ancora dì interesse della Proprietà, solo a seguito del perfezionamento della deliberazione in itinere (succitata) per l’adozione di criteri generali su procedimenti analoghi.

 

Si auspica infine che il prossimo Sindaco riavvii con la Proprietà un confronto produttivo per un positivo rilancio degli utilizzi delle Procuratie Vecchie consono alle esigenze della Città ed adeguato allo storico rapporto di Assicurazioni Generali con Venezia

 

 

Venezia, 18 marzo 2015

 

 

Marco Zanetti per Veneziacambia2015