Statuto dell’associazione “Venezia cambia “

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Articolo 1 – Costituzione e denominazione

  1. A norma dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita l’associazione di cultura politica condenominazione “VENEZIA CAMBIA“, ovvero “Venezia Cambia” ovvero “veneziacamb!a“.
  2. L’Associazione intende dar seguito, con modalità strutturate, alle iniziative intraprese dal movimento politico “Venezia Cambia 2015 “ mantenendone e sviluppandone marchi grafici e sito web.

 

Articolo 2 – Sede

  1. L’Associazione ha sede nel comune di Venezia.
  2. In via provvisoria, all’atto costitutivo, la sede è sita in Cannaregio, 2399.
  3. Con delibera del Consiglio Direttivo la sede potrà esser situata in altro luogo del comune di Venezia.

 

Articolo 3 – Princìpi

  1. L’Associazione si ispira a principi di democrazia, antifascismo, solidarietà e nonviolenza, di sostenibilità ambientale e sociale e di partecipazione di cittadinanza attiva.
  2. L’Associazione opera per l’esclusivo perseguimento delle finalità sociali e la sua struttura è democratica.
  3. L’Associazione non ha fini di lucro ed esclude l’esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.
  4. L’Associazione è regolata dal presente Statuto e agisce nei limiti del Codice Civile, delle leggi statali e regionali che regolano l’attività dell’associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell’ordinamento.

 

Articolo 4 – Finalità

  1. L’Associazione si interessa del territorio veneziano – laguna, città storica e di terraferma, e della relativa area metropolitana e regionale – sotto gli aspetti socio-economico, storico-culturale, urbanistico-architettonico, del paesaggio e dell’ambiente, con finalità generale di difesa dei “beni comuni” intesi quali entità materiali e immateriali che producono le utilità necessarie per la vita di tutti.
  2. L’Associazione considera Venezia come città del mondo, aperta ed inclusiva e si prefigge un continuo stimolo al rinnovamento dell’Amministrazione pubblica: mettendo i cittadini al centro delle decisioni e sviluppando forme di controllo civico, attivo e competente, della politica e dell’amministrazione locale e nazionale.
  3. L’Associazione si dà come finalità il benessere generale e l’equità: per un cambiamento della politica locale che metta al primo posto le persone più fragili e vulnerabili, la tutela del patrimonio pubblico e dei beni comuni.
  4. L’Associazione considera non negoziabili i diritti fondamentali, ambiente e salute ed ha inoltre finalità di promozione della buona politica anche attraverso iniziative e reti di cooperazione e coordinamento tra movimenti e associazioni.
  5. L’Associazione ha altresì finalità di elaborazione, anche direttamente, di proposte programmatiche o progettuali per il ripristino della sostenibilità ambientale e sociale nel territorio d’interesse.

 

 

Articolo 5 – Attività

  1. L’Associazione potrà svolgere le attività e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazioni degli scopi sociali, anche collaborando con altre associazioni, istituzioni pubbliche e altri soggetti.
  2. In particolare, l’Associazione si propone di promuovere la partecipazione ed il coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali su piani e progetti che investono il territorio d’interesse. A tal fine può attivare in particolaretavoli di lavoro tematici e gruppi di lavoro territoriali, aperti anche a non soci, ovvero partecipare con propri soci ad analoghe iniziative coerenti con le finalità dell’Associazione. Nel primo caso l’Associazione regolamenta le modalità di produzione e condivisione delle analisi e delle proposte elaborate dai tavoli e gruppi di lavoro.
  3. L’Associazione non svolge prestazione alcuna a pagamento, né nei confronti di Soci né di soggetti non associati, fatte salve le attività marginali consentite per legge.

 

Articolo 6 – Soci

  1. L’Associazione è aperta alla partecipazione delle persone maggiorenni che ne condividono le finalità impegnandosi per esse coerentemente e concretamente.
  2. La richiesta di iscrizione in qualità di Socio è sottoscritta dall’interessato unitamente ad una dichiarazione di conoscenza e accettazione dello Statuto, nonché da due Soci in qualità di presentatori del richiedente; essa comporta il versamento della quota sociale annua uguale per tutti; la richiesta è indirizzata al Presidente ed inoltrata per conoscenza, via email, ai Probiviri.
  3. Il Collegio dei Probiviri può negare l’accettazione della richiesta di iscrizione solo motivatamente, in ragione di comportamenti del richiedente palesemente in contrasto con le finalità statutarie e con le iniziative dell’Associazione, ed entro 30 giorni dalla sua presentazione; in caso di rinnovata richiesta di iscrizione l’accettazione è sottoposta all’esame della successiva Assemblea Ordinaria dei Soci.
  4. Tutti i Soci hanno parità di diritti nell’elettorato attivo e passivo secondo quanto stabilito dal presente Statuto e dalla Legge; essi possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall’Associazione e intervenire alle Assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci
  5. I Soci hanno diritto di voto, singolo, esercitabile solo direttamente, per l’approvazione dei Regolamenti e delle delibere assembleari, per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione, nonché per le eventuali modifiche dello Statuto.
  6. I Soci hanno diritto alle informazioni e al controllo degli atti dell’Associazione secondo quanto stabilito dalla Legge e dallo Statuto.
  7. I Soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti sociali e di versare annualmente la quota sociale di adesione.
  8. I Soci che svolgono attività volontaria per l’Associazione e in nome dell’Associazione devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi alle disposizioni e mandati del Consiglio Direttivo e agli eventuali Regolamenti interni dell’Associazione.
  9. Le prestazioni fornite dai Soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non sia affidato un incarico professionale o altro incarico lavorativo la cui retribuzione risulti da circostanziata commessa, per espressa motivata delibera del Consiglio Direttivo ed entro i limiti di spesa specificatamente previsti dal bilancio preventivo.
  10. I Soci che partecipano ad altre organizzazioni si impegnano alla distinzione dei propri ruoli mantenendo coerenza con i principi e le finalità dell’Associazione.

 

Articolo 7 – Vita associativa

  1. Le quote annue ed i contributi straordinari dei Soci sono intrasmissibili, non rivalutabili e non sono rimborsabili ai soci receduti o esclusi.
  2. La qualità di Socio cessa esclusivamente per:
    1. dimissioni scritte formalmente recapitate all’Associazione;
    2. mancato pagamento della quota sociale per l’anno in corso entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
    3. esclusione per gravi motivi, disposta dal Collegio dei Probiviri, anche su istanza di singoli Soci;
    4. decesso dell’associato.
  3. Il recesso, comunque manifestatosi, ha effetto immediato; non è ammessa l’autosospensione temporanea del Socio.
  4. La convocazione dei Soci alle riunioni degli organi dell’Associazione è effettuata individualmente e privilegiando l’utilizzo della posta elettronica anche non certificata.
  5. Gli atti dell’Associazione sono redatti in lingua italiana corrente e vengono conservati nell’Archivio sociale che resta accessibile ai Soci.
  6. Il sito web dell’Associazione è rivolto a dare massima trasparenza alle attività associative, registra le iscrizioni e le cariche sociali, la contabilità, i documenti approvati dagli organi societari e promuove l’interazione tra i Soci e dell’Associazione con la Cittadinanza: in apposita area del sito riservata all’accesso dei Soci sono pubblicati i documenti interni quali: verbali, registri di contabilità, documentazione di spesa, estratti conto bancari.

 

Articolo 8 – Organi dell’Associazione

  1. Sono organi dell’Associazione:
    1. a) l’Assemblea dei Soci;
    2. b) il Consiglio Direttivo;
    3. c) il Presidente ed il Vicepresidente;
    4. d) il Segretario;
    5. e) il Tesoriere;
    6. f) il Collegio dei Probiviri;
    7. g) il Revisore dei Conti.
    8. Le cariche degli organi dell’Associazione sono elettive e del tutto gratuite e non danno luogo ad alcun compenso o indennità di funzione comunque denominata.
    9. Le elezioni delle cariche sociali si svolgono sulla base delle candidature e autocandidature presentate fino al momento della votazione.

 

Articolo 9 – Assemblea

  1. L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione.
  2. L’Assemblea è convocata in via ordinaria, dal Presidente, almeno una volta all’anno entro il mese di marzo per verificare le attività svolte nell’esercizio precedente, approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, eleggere il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri ed il Revisore dei Conti e dare le linee programmatiche all’Associazione. Specifichi argomenti sono inoltre inseriti all’ordine del giorno previa richiesta al Consiglio Direttivo, presentata in tempo utile per la convocazione, con nota sottoscritta da almeno 7 Soci e corredata dalla relativa proposta di deliberazione.
  3. L’Assemblea può essere convocata in via straordinaria per decidere su altre specifiche questioni da indicare nell’ordine del giorno, dal Presidente ovvero dal Segretario su concorde richiesta di almeno 7 Soci.
  4. L’Assemblea deve essere convocata, con preavviso di regola di almeno 7 giorni, mediante avviso sul sito web e mediante comunicazione personale a ciascun socio con posta elettronica, ovvero con altri adeguati mezzi, in giorni, luoghi (comunque nell’ambito del comune di Venezia) ed orari che possano agevolare l’effettiva partecipazione dei Soci; a tal fine la lettera di convocazione indica l’orario massimo di conclusione dei lavori; i lavori assembleari potranno prolungarsi oltre tale orario solo col consenso unanime dei presenti.
  5. La convocazione può essere effettuata con preavviso ridotto fino a 3 giorni per dimostrate esigenze di urgenza.
  6. L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci, ovvero trascorsi 30 minuti dall’orario di convocazione con qualsiasi numero di presenti.
  7. L’Assemblea, ad inizio della seduta, nomina un Presidente dell’Assemblea con compito di:
  8. a) verificare la regolarità della convocazione;
  9. b) dare lettura dell’ordine del giorno in apertura di seduta e curare che esso venga rispettato;
  10. c) mantenere l’ordine nel corso della seduta e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni entro i limiti di tempo decisi dall’Assemblea stessa;
  11. d) accogliere richieste di intervento, mozioni ed emendamenti;
  12. e) controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario;
  13. f) dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall’Assemblea.
  14. Le votazioni dell’Assemblea si svolgono di regola a scrutinio palese a meno che essa non decida diversamente per singole votazioni e fatto salvo quanto previsto per l’elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri.
  15. Il Segretario dell’Associazione svolge di norma le funzioni di Segretario dell’Assemblea; in caso di sua assenza, l’Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, conferisce l’incarico ad altro Socio.
  16. Le riunioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario dell’Assemblea, sottoscritto dal Presidente e conservato in una Raccolta dei verbali dell’Assemblea. Al verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci e i rendiconti approvati dall’Assemblea e l’elenco dei Soci in essere. Esso resta depositato presso la sede ed ogni Socio può consultarlo. Inoltre un estratto del verbale, delle deliberazioni, del bilancio e dei rendiconti viene comunicato ai soci tramite inserto sul sito web dell’Associazione oppure tramite lettera circolare trasmessa per email.

 

Articolo 10 – Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero dispari di Soci, da un minimo di 7 ad un massimo di 15, predeterminato dall’Assemblea, comprendendo in esso il Presidente di cui al successivo articolo.
  2. L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo con un’unica votazione nella quale ciascun votante può indicare, a scrutinio segreto, un numero di soci preferiti non maggiore del numero previsto dei componenti dello stesso Consiglio Direttivo. L’Assemblea ha facoltà di approvare con semplice votazione la proroga del Consiglio Direttivo uscente.
  3. Il Consiglio Direttivo resta in carica per un anno sociale; in caso di cessazione anticipata di suoi componenti, questi sono automaticamente sostituiti dai Soci che, nell’ultima Assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei Soci eletti.
  4. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno le seguenti cariche, non cumulabili su una medesima persona:
  5. a) il Vicepresidente;
  6. b) il Segretario;
  7. c) il Tesoriere.
  8. Il Consiglio Direttivo può affidare a singoli Soci specifici incarichi esecutivi.
  9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta ogni 3 mesi, tramite email con preavviso di almeno 3 giorni. Inoltre il Consiglio Direttivo può essere convocato, per le normali attività come per le urgenze, anche con preavviso ridotto facendo salva la regola del consenso.
  10. Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza di più della metà dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente; in caso di urgenze, il Consiglio Direttivo può deliberare sulla base di semplice scambio di email.
  11. Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall’Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l’attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione e amministrazione dell’Associazione.
  12. Il Consiglio Direttivo predispone eventuali Regolamenti per la disciplina dell’attività dell’Associazione, la cui approvazione compete all’Assemblea dei Soci.

 

Articolo 11 – Presidente

  1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea a maggioranza semplice, ha la rappresentanza legale ed effettiva dell’Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l’Assemblea dei Soci. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito, per motivi di urgenza, dal Vicepresidente.
  2. Il Presidente può delegare mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza a membri del Consiglio Direttivo oppure ad altri Soci.
  3. In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell’Associazione, con successiva ratifica da parte degli organi competenti.

 

Articolo 12 – Segretario

  1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, tiene il registro dei Soci ed altri libri associativi; cura l’archivio degli atti e svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

 

Articolo 13 – Tesoriere

  1. Il Tesoriere tiene la contabilità curando incassi e pagamenti secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo e conserva la documentazione delle entrate e delle spese, redige i bilanci, consuntivo e preventivo, e i rendiconti dettagliati delle iniziative e campagne di raccolta fondi
  2. Il Tesoriere cura mensilmente la pubblicazione sul sito web dell’Associazione della documentazione inerente la contabilità: nell’area pubblica (bilanci, riepiloghi di cassa, rendiconti di iniziative e campagne di raccolta fondi) e nell’area riservata ai soci (registri di contabilità, documentazione di spesa, estratti conto bancari).

 

Articolo 14 – Revisore dei Conti.

  1. Il Revisore dei Conti verifica la contabilità e la situazione patrimoniale dell’Associazione e produce in proposito una propria relazione annuale da allegare al bilancio consuntivo e preventivo; può inoltre formulare indicazioni e osservazioni al Consiglio Direttivo nel corso dell’esercizio.
  2. Il Revisore dei Conti è eletto dall’Assemblea tra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri, con mandato non superiore alla revisione di 3 esercizi finanziari consecutivi.

 

Articolo 15 – Collegio di Probiviri

  1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da 3 Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo.
  2. Il Collegio dei Probiviri è eletto a scrutinio segreto con unica votazione dall’Assemblea dei Soci; ogni votante può indicare un numero di candidati non superiore a due.
  3. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere, su istanza di Soci, eventuali controversie tra i Soci e tra Soci e Consiglio Direttivo; le sue deliberazioni sono vincolanti nei confronti di ogni interessato.
  4. Il Collegio dei Probiviri si autoregola per lo svolgimento delle proprie funzioni.
  5. Per i primi 12 esercizi sociali i membri del Collegio dei Probiviri sono scelti tra i Soci fondatori, fin tanto che questi ne diano disponibilità personale.

 

Articolo 16 – Patrimonio

  1. Il patrimonio sociale è costituito dai beni di eventuale proprietà dell’Associazione e dagli eventuali avanzi di gestione.
  2. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
  3. a) quote associative annuali e contributi straordinari dei Soci;
  4. b) eventuali contributi di soggetti privati che siano accettati dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Probiviri;
  5. c) eventuali donazioni di piccola entità raccolte in pubblico ed in modo non individuale in occasione di iniziative dell’Associazione;
  6. d) eventuali entrate da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
  7. e) eventuali donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo che siano accettati dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Probiviri.
  8. In nessun caso l’Associazione svolge attività commerciale in via esclusiva o principale.
  9. Il Consiglio Direttivo propone annualmente l’importo della quota associativa e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.

 

Articolo 17 – Esercizio finanziario

  1. L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
  2. Il Consiglio Direttivo adotta, entro 70 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria annuale.
  3. Il bilancio è composto da un rendiconto economico e dallo stato patrimoniale.
  4. Il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa.
  5. Lo stato patrimoniale evidenzia distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione.
  6. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
  7. L’Associazione si fà divieto di distribuire ai Soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
  8. Gli eventuali avanzi di gestione sono interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

 

Articolo 18 – Statuto

  1. Eventuali modifiche allo Statuto sono sottoposte all’Assemblea Straordinaria appositamente convocata con preavviso di 30 giorni allegando le proposte di modifica statutaria.
  2. La modifica della Statuto è approvata con una maggioranza di almeno 2/3 dei presenti all’Assemblea.

 

Articolo 19 – Scioglimento

  1. Lo scioglimento dell’Associazione è sottoposto all’Assemblea Straordinaria appositamente convocata con preavviso di 30 giorni, unitamente alle disposizioni di cui al punto seguente.
  2. In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

 

 

Articolo 20 – Altre normative di riferimento

  1. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.

approvato all’unanimità dall’Assemblea costituente dei Soci fondatori

in Venezia, il 15 settembre 2015

 

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